Quando si parla di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si tende a pensare che a rispondere siano il Datore di lavoro o i soggetti formalmente delegati. La giurisprudenza, però, racconta una realtà più articolata. In più occasioni, la Corte di cassazione ha chiarito che anche i dirigenti di funzione possono essere chiamati a rispondere penalmente per violazioni connesse direttamente al proprio incarico.
Perché un dirigente di funzione può essere coinvolto?
Il principio è consolidato: la posizione di garanzia del dirigente non nasce solo da una delega formale, ma deriva dall’investitura concreta, cioè dal ruolo esercitato e dai poteri gestionali effettivamente detenuti. Nelle sue mansioni quotidiane, il dirigente è tenuto a cooperare con il datore di lavoro per assicurare il rispetto della normativa di prevenzione. Di seguito troverai alcune sentenze chiave della Cassazione: per approfondire il tema e consultare l’analisi completa, puoi leggere l’articolo integrale pubblicato da PuntoSicuro.
Responsabile Manutenzione
La giurisprudenza pone grande attenzione sul Responsabile Manutenzione, chiamato a rispondere non solo degli interventi tecnici, ma anche della verifica concreta dei dispositivi di sicurezza. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37803/2021, ha condannato il Responsabile Manutenzione per le lesioni subite da un lavoratore su un macchinario privo di microinterruttore di sicurezza. La Corte ha chiarito che, anche in assenza di autonomi poteri di spesa, il dirigente ha obblighi precisi, tra i quali:
– Verificare e segnalare le condizioni di pericolo;
– Reagire di fronte al rischio, fino al blocco dell’attività.
Responsabile Produzione
Il Responsabile Produzione risponde direttamente quando consente l’utilizzo di impianti o modalità operative non sicure. La Cassazione Penale, nella sentenza n. 20576/2011, ha stabilito la responsabilità del dirigente per un infortunio mortale avvenuto su una linea di produzione sprovvista delle necessarie protezioni sugli organi in movimento. Le carenze riscontrate sono state:
– Mancanza di adeguate procedure di sicurezza;
– Omessa verifica della presenza di operatori nelle aree di rischio;
– Assenza di presidio efficace sulle zone pericolose.
Il punto è chiaro: il dirigente di produzione non è esonerato da responsabilità solo perché è stato nominato un RSPP o affidata ad altri la valutazione dei rischi.
Direttore Tecnico e Responsabile Produzione
Quando il ruolo comporta poteri organizzativi e decisionali, la responsabilità passa dalla capacità di prevedere e gestire i rischi concreti.
La Cassazione Penale ha confermato nella sentenza n. 2525/2016 la condanna del Direttore Tecnico e del Responsabile Produzione per un infortunio mortale durante la prova di un motore. I giudici hanno rimarcato una grave inosservanza dovuta a:
– Omessa valutazione dei rischi specifici dell’officina;
– Mancata predisposizione di attrezzature idonee per le prove;
– Assenza di corretta informazione e formazione dei lavoratori.
Responsabile Logistica
Il Responsabile Logistica risponde quando l’organizzazione delle attività espone i lavoratori a rischi non governati, come confermato dalla Cassazione Penale (sentenza n. 20333/2017) per un infortunio mortale su un carroponte. La condanna ha evidenziato una più ampia colpa di organizzazione:
– Assenza di procedure per attività manutentive ad alto rischio;
– Mancata vigilanza sull’uso dei DPI;
– Omessa predisposizione di attrezzature sicure per l’accesso in quota.
L’assenza fisica del dirigente il giorno dell’evento non ne esclude la responsabilità se l’infortunio deriva da scelte organizzative carenti.
Cosa ci insegnano queste sentenze?
Le pronunce richiamate convergono su un punto essenziale, ovvero che la sicurezza non si esaurisce nei documenti o nelle attribuzioni formali: prende forma nelle decisioni operative, nella gestione dei processi, nella vigilanza quotidiana e nella capacità di intervenire quando emerge una situazione di rischio. Una gestione efficace della sicurezza passa anche da una corretta definizione di ruoli, compiti e responsabilità.
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