Tre sono i decreti che riscriveranno le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il Mini-Codice, il Decreto GSA e il Decreto Controlli.
In particolare, le nuove regole sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio entreranno in vigore il 29 ottobre 2022, cioè un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 3 settembre 2021 che ha ottenuto il via libera della Commissione Europea.
Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio
Il DM 3 settembre 2021 detto anche “Mini-Codice” abroga definitivamente il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Il Decreto Mini-Codice stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro a basso rischio.
Tale decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.Lgs.81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D.Lgs.81/2008.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²;
- piani situati a quota compresa tra -5 e 24 metri;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Si continua invece ad applicare il DM 3 agosto 2015 per i luoghi di lavoro a maggiore rischio.
Cosa da sottolineare e che ai più potrebbe essere sfuggita, contenuta nell’articolo 3 comma 3 del DM 3 settembre 2021 è che questo decreto di fatto estende l’applicazione del DM 3 agosto 2015 (codice di Prevenzione incendi) a tutti i luoghi di lavoro che non siano considerati a basso rischio, non dotati di norma tecnica verticale e che rientrino nell’allegato I al DPR 151/11.
Tre nuovi decreti per la Sicurezza antincendio
Il Decreto Mini Codice si aggiunge al “Decreto Controlli” ed al “Decreto GSA”, tutti di recente pubblicazione e di cui abbiamo già parlato in questi articoli:
- Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio: focus sul Decreto GSA
- Valutazione rischio incendio: pronti 3 nuovi decreti
Sui tre Decreti si è espresso ulteriormente il Ministero dell’Interno, pubblicando tre Circolari esplicative, a chiarimento dei punti dubbi di ognuno di essi.
Alle Aziende non resta che prepararsi al passaggio alla nuova Sicurezza Antincendio, approfondendo la conoscenza delle nuove disposizioni contenute nei tre Decreti.